Entra in vigore il 31 dicembre 2021 il decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021 recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. In particolare il decreto stabilisce che, dal 10 gennaio 2022, l’accesso a determinati servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19. In zona bianca, anche l’accesso agli eventi e alle competizioni è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Il decreto disciplina inoltre la misura della quarantena precauzionale.
Covid – Decreto Legge 30 Dicembre 2021
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
In particolare il decreto prevede che dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) alberghi e altre strutture recettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
b) sagre e fiere, convegni e congressi;
c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.
Il Green pass sarà richiesto anche per l’utilizzo dei mezzi di trasporto e per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti servizi e attività:
a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
b) servizi di ristorazione all’aperto;
c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre, sempre dal 10 gennaio 2022 è previsto che in zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.
Il decreto disciplina la misura della quarantena precauzionale disponendo che non si applichi a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Tali soggetti sono obbligati di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
La disposizione deve essere applicata anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto.
Il decreto stabilisce che il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo d’intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l’andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione.
Il decreto entra in vigore il 31 dicembre 2021.
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